L’assessore allo sviluppo delle risorse umane Francesco Bragagni: “Garantiamo una gestione più efficace e strutturata dello smart working”
È questo l’aspetto clou della delibera approvata dalla Giunta comunale, la quale prevede il via libera al nuovo regolamento del lavoro agile presso il Comune di Rimini.
Si tratta di un documento composto da 19 articoli, che, una volta entrato in vigore, abroga e sostituisce in maniera integrale quello approvato con deliberazione di Giunta del 2 febbraio 2021 e, in parallelo, ‘prende il posto’ di quello del 28 settembre 2010.
Piano organizzativo del lavoro, finalità, durata del progetto, strumentazione utile, trattamento giuridico ed economico, sicurezza, obblighi di comportamento, requisiti individuali per accedere al lavoro agile, diritto alla disconnessione e tempi: sono questi alcuni dei punti toccati dalla nuova normativa finalizzata, sostanzialmente, a garantire una gestione e un’applicazione più efficace e strutturata dello ‘smart’.
Per lavorare da remoto bisogna rispondere prima di tutto a una serie di criteri, ovvero:
a) le attività professionali affidate al dipendente non richiedono la costante presenza fisica in ufficio;
b) sono disponibili ed utilizzabili apposite strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ufficio;
c) la prestazione lavorativa può essere organizzata e gestita in autonomia dal dipendente, in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati, periodicamente assegnati al dipendente;
d) i risultati delle attività assegnate al dipendente sono agevolmente misurabili e valutabili dal dirigente rispetto agli obiettivi programmati;
e) la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza è compatibile con le esigenze organizzative e gestionali dell’ufficio di assegnazione del dipendente e garantisce livelli di produttività e di efficienza non inferiori a quelli che caratterizzano il lavoro in presenza, con conseguente garanzia di invarianza dei servizi all’utenza.
Tutti presupposti che devono essere accertate dalla struttura competente in materia di gestione del personale all’esito di un’apposita analisi e valutazione dei procedimenti amministrativi e dei processi produttivi.
Tra le condizioni rientra anche la sottoscrizione di apposito accordo individuale (per iscritto) tra il dipendente e il dirigente preposto alla gestione del personale, contenente il progetto di lavoro agile specificamente approvato. In ogni caso, la pianificazione del lavoro deve prevedere il rientro in sede del lavoratore agile per almeno un giorno alla settimana.
“Tanti dei servizi erogati dall’ente comunale richiedono che i lavoratori siano presenti negli uffici, tuttavia, da quando è ‘esplosa’ questa modalità, a seguito dello scoppio e del perdurare poi della pandemia, l’amministrazione comunale ha immediatamente rivisto la sua organizzazione interna, dando prova di saper investire sullo sviluppo digitale e sull’insieme di ‘plus’ che derivano dalla possibilità di lavorare fuori sede – spiega Francesco Bragagni, assessore allo sviluppo delle risorse umane del Comune di Rimini – Come noto, infatti, questa soluzione organizzativa è capace di favorire una cultura gestionale diversa rispetto al passato, più orientata al lavoro per obiettivi e risultati che alle idee, talvolta secondarie, dell’orario e delle timbrature. Un modo insomma più moderno di intendere l’attività professionale, finalizzato all’incremento della produttività e dell’efficienza, proprio grazie a una maggiore flessibilità di organizzazione e autonomia del personale. Un altro aspetto importante riguarda il fatto che in molti casi può rappresentare una risposta al grande tema della conciliazione casa-lavoro, nell’ottica di perseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’equilibrio tra vita professionale e vita privata”.
Non rientrano nella la platea di coloro che possono usufruire del lavoro agile, i seguenti profili:
a) personale non impiegatizio assegnato ai servizi teatrali, museali, alla biblioteca ed alla cineteca e personale impiegatizio addetto ai servizi di contatto con il pubblico nei medesimi servizi;
b) personale insegnante, educativo ed ausiliario delle scuole e dei nidi dell’infanzia comunali;
c) autisti;
d) personale appartenente al Corpo della Polizia locale ed adibito ai servizi operativi sul territorio, ivi compreso il personale della Centrale Radio operativa;
e) personale adibito ai servizi di custodia e portineria delle sedi comunali;
f) messi notificatori;
g) personale di supporto agli organi istituzionali dell’Ente;
h) personale addetto all’Ufficio per le Relazioni con il pubblico ed all’Ufficio Protocollo generale;
i) personale addetto alle attività di sportello dei servizi aperti al pubblico;
j) personale addetto agli uffici di direzione dei lavori pubblici;
k) personale addetto a compiti di controllo e repressione dell’abusivismo edilizio;
l) personale che presta servizio con articolazione oraria su turni o che utilizza strumentazioni non remotizzabili;
m)dirigenti e dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del CCNL 21 maggio 2018.